L’esenzione da Iva contemplata dalla normativa Ue per le prestazioni di servizi culturali rese da organismi di diritto pubblico o da altri organismi culturali è applicabile anche alle prestazioni effettuate da singole persone. Di conseguenza, il trattamento agevolativo previsto, dalla normativa dello stato membro, a favore dei gruppi musicali può essere riconosciuto anche alle analoghe prestazioni rese dai solisti. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue con una sentenza pronunciata ieri su due questioni pregiudiziali in materia di applicazione della VI direttiva Iva, poste dall’Autorità giudiziaria tedesca.
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CANTANTE SOLISTA COME UN COMPLESSO: LO SPETTACOLO NON E’SOGGETTO ALL’IVA
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