L’art. 35, comma 10-bis, del DL n. 207/2008 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito siano tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi”, si procede alla “sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L’Inps, con la Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, fornisce chiarimenti circa la procedura di acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) ed informa circa una nuova modalità di presentazione del modello Red.
L’Istituto fa infatti sapere che, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
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