La formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell’abuso del diritto e non ne rappresenta, come invece sostenuto nel motivo di ricorso, un limite.
Il contribuente non può usufruire di un’agevolazione fiscale che, sebbene formalmente spettante per legge, è frutto di una operazione elusiva perché concepita al solo scopo di fruire di una riduzione d’imposta diversamente non spettante.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24027 dell’11 novembre 2014.
Il fatto
Con avviso di accertamento, ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto le agevolazioni previste dall’articolo 4 della legge 383/2001, di cui il contribuente aveva usufruito per il periodo d’imposta 2008.
Avverso l’atto impositivo veniva proposto ricorso, accolto in primo grado, ma poi respinto in appello. In questa sede, contrariamente a quanto ritenuto dalla Ctp, i giudici hanno confermato la legittimità dell’atto e la conseguente non debenza dell’esenzione fiscale, perché ottenuta attraverso un’operazione elusiva, i cui effetti sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973.


