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Cambio attivita’ datore di lavoro: deve essere mantenuto il trattamento retributivo di miglior favore per il lavoratore che mantiene le precedenti mansioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4231 del 3 marzo 2016 ha stabilito che,
per il lavoratore che sia oggetto di variazione dell’attività del datore di lavoro, ma che conservi le mansioni precedentemente svolte, deve essere mantenuto il trattamento retributivo di miglior favore.

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