La legge 413/91 ha dato un colpo significativo alla riservatezza dei dati bancari spostando la competenza dell’autorizzazione all’indagine dall’organo giudiziario a quello amministrativo.
Gli articoli 32 del Dpr 600/73e 51 del Dpr 633/72 autorizzano il Fisco a svolgere un’indagine sugli elementi e sui movimenti bancari che presumano ricavi e proventi non denunciati ed inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Tali movimenti reperiti sui conti correnti si presumono come proventi non dichiarati se il contribuente non dimostri la totale estraneità di essi alla propria attività o di avere fiscalmente dichiarato tali somme.
L’accertamento fiscale sui conti correnti può anche riguardare i conti del coniuge se vi è un sospetto che contenga proventi non dichiarati dall’altro coniuge.
In caso di accertamento su società il Fisco si riserva di controllare i conti correnti degli amministratori, e dei soci per quanto riguarda le società di persone, per verificare la presenza di proventi o ricavi non dichiarati dalla società stessa.( vedasi limiti e situazioni di cui alle sentenze 6073 del 16/4/2003 e 6232 del 18/4/2003 della Corte di Cassazione)


