Il provvedimento può essere adottato se gli indizi, anche se emersi da un’attività di verifica amministrativa, fanno concretamente ipotizzare la realizzazione del reato contestato.
Il sequestro preventivo di beni, in relazione al reato di dichiarazione infedele, può fondarsi anche sui dati trasfusi nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in violazione dell’articolo 220, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’eventuale inutilizzabilità, ai fini probatori, del processo verbale per violazione di detta norma di garanzia procedurale è eccezione che potrà trovare ingresso nel successivo giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza 23368 del 7 giugno 2016.
Fatto
Con ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Nola nei confronti di un imprenditore accusato del reato di dichiarazione infedele ex articolo 81 cpv cp, Dlgs 74/2000, articolo 4.


