Sulle borse di studio si paga irpef anche quando prevedono soggiorni all’estero trattandosi di somme comunque assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo è quanto emerge dalla pronuncia della Corte di Cassazione che con sentenza n. 11809 accoglie il ricorso dell’amministrazione finanziaria su somme percepite in occasione di ricerche all’estero. La somma pagata a titolo di borsa di studio costituisce reddito di lavoro dipendente se chi la riceve è legato da un rapporto di dipendenza con chi paga tale somma mentre costituisce reddito assimilato a lavoro dipendete se tale rapporto non c’è. Non ha alcun rilievo, secondo la Corte, il fatto che la prestazione venga svolta in Italia o all’estero.
Fonte:


