I regimi agevolati previsti dalla Finanziaria per il 2001, se si è esercitato nel corso degli ultimi anni un’attività occasionale, saranno utilizzabili soltanto a condizione che la nuova attività non costituisca in qualche modo una continuazione di quella precedente. Si tratta di una precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 59/E del 18 giugno 2001 in merito ai regimi fiscali agevolati di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000. Non si devono inoltre utilizzare gli stessi beni della precedente attività né avere la sede nello stesso posto o intrattenere rapporti (esclusivamente) con i vecchi clienti.
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