QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili

Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini dei benefici di legge, vanno individuate con criteri estremamente restrittivi, come prefigurati dalle specifiche disposizioni normative, in quanto non coincidono tout court con qualsivoglia innovazione, pur significativa, che confliggerebbe con il rischio degli aiuti di Stato inibiti dall’art. 107 TFUE.

Per essere ammesse al beneficio, le attività devono avere le seguenti caratteristiche:

  • novità (intesa come qualcosa di nuovo in termini di conoscenza ovvero di applicazione che richiede il contributo di un ricercatore);
  • creatività (nel senso come approccio, cioè non ipotizzato e/o già verificato in precedenza come possibile per metodo o risultato);
  • incertezza (intesa come risultato della ricerca e sviluppo all’obiettivo prefigurato);
  • sistematicità (intesa quale organizzazione della ricerca o dello sviluppo per l’oggetto specifico prefigurato);
  • trasferibilità e/o riproducibilità (dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo).

Non possono, comunque, usufruire del beneficio di legge quelle attività, che pur costituiscono miglioramenti/innovazioni, e in astratto sembrano presentare i caratteri sopra riferiti, allorchè siano caratterizzate (comma 5 art. cit.) da periodicità intrinseca rispetto al prodotto, alla linea di produzione, al processo di fabbricazione, ai servizi esistenti e alle altre operazioni in corso.
In altri termini, possono godere del beneficio, esclusivamente, quelle attività sganciate da modifiche naturalmente periodiche, ossia da modifiche intraprese in relazione alle concrete operazioni periodiche necessitate, immanenti, dell’attività propria della impresa (c.d. “core business”).

Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con Sentenza n. 143 del 4 luglio 2025, ha rigettato l’appello proposto da una società avverso un atto di recupero, osservando che il progetto su cui la società aveva fondato il credito non risultava possedere le caratteristiche di “apprezzabile e generalizzata innovazione scientifica e/o tecnologica” e non rispondeva agli altri criteri indicati dal Manuale di Frascati sopra descritti.

TAG: Bonus
ALTRI APPROFONDIMENTI
‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

Redazione AteneoWeb
È bastato alterare da remoto la temperatura di pochi gradi per proiettare la sicurezza industriale in un incubo finora relegato alla fantascienza: centinaia di tonnellate di prodotti deperibili ridotte a...
Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Una volta insediatosi, il liquidatore nominato dal Tribunale procede all'accertamento del passivo secondo il rito stabilito dall'articolo 273 CCII: riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo,...
Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Redazione AteneoWeb
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, l'ordinamento tributario italiano ha varato il nuovo...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.