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Bonus pubblicità: domande da presentate a decorrere dal 1 al 31 ottobre 2019

È diventato permanente il bonus pubblicità, il credito di imposta del 75% dedicato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle tv e radio locali.

Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta potranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il “bonus pubblicità” è un credito d’imposta concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’ 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione.

È stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 e successivamente modificato dal D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017.

La modifica più recente e sostanziale è quella apportata dall’art. 3-bis del D.L. n. 59 del 28 giugno 2019 convertito dalla Legge n. 81 del 8 agosto 2019 che, apportando modifiche all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha, a decorrere dall’anno 2019, reso strutturale la misura e ha unificato al 75% la percentuale di credito d’imposta.

In sostanza, per l’anno 2019, due sono i cambiamenti introdotti:

  1. viene meno la differenziazione prevista per il 2018 per le Startup innovative e per le PMI, per le quali la misura del bonus pubblicità era fissata al 90% dell’investimento incrementale. A partire dal 2019 il credito d’imposta viene unificato al 75% per tutte le imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali;
  2. la scadenza per le domande di accesso all’incentivo viene rinviata, per il solo anno 2019, al 31 ottobre, con la possibilità quindi di invio dal 1° al 31 ottobre 2019. A regime, il periodo temporale per l’invio delle comunicazioni tornerà ad essere quello ordinario, ovvero dal 1° ed il 31 marzo..

Per quel che riguarda le regole operative, il riferimento resta il D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2019.

L’accesso al bonus pubblicità è subordinato ad un incremento pari almeno dell’1% degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per determinare l’incremento dell’investimento si prenderà come riferimento il totale degli investimenti effettuati rispetto a quelli dell’anno precedente.

Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali rispetto all’anno precedente. Quindi, se un soggetto non ha effettuato spese ammissibili nel 2018, non potrà accedere al beneficio nel 2019.

Inoltre, il bonus pubblicità è un’agevolazione concessa in base al “regime de minimis“. Non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione.

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione. Dal 2019 in poi, la copertura del bonus pubblicità, è assicurata dal “Fondo per il pluralismo e l’informazione” ma con un tetto di spesa annuale. Tale tetto sarà fissato con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti, saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari. Approfondimenti e aggiornamenti sono reperibili sui siti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più dal sito dell’Agenzia delle entrate clicca qui.
Per saperne di più dal sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria clicca qui.

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