L’Inps comunica con la circolare n. 86 del 7 luglio 2005 che il bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità viene esteso ai fondi previdenziali integrativi.
I lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi che, nel periodo 2004 2007, abbiano raggiunto i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 449/ 1997 per il diritto alla pensione di anzianità, possono rinunciare sia all’accredito contributivo che alle forme integrative dell’assicurazione generale obbligatoria Ivs dei dipendenti e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro il relativo importo.
Naturalmente, la pensione verrà calcolata solo sulla base delle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi Ivs e integrativi.
Tale importo pensionistico sarà maggiorato degli aumenti percentuali per perequazione automatica fissati tra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.


