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Bonus mamme: chiarimenti Inps sulla durata della misura

Il comma 180 della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto il riconoscimento alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (c.d. Bonus mamme).
L’esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (coma 181, L. n. 213/2023).

Nel Messaggio n. 401 del 31 gennaio l’Inps chiarisce che quest’ultima fattispecie ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, il Bonus mamme non può più essere riconosciuto alle predette lavoratrici madri di due figli.

L’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, troverà applicazione fino al 31 dicembre 2026.

In considerazione che la suddetta misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, chiarisce ancora l’Istituto, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In questo caso, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a partire dal mese di realizzazione di tale evento.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 219 e 220, L. n. 207/2024), da ultima, ha previsto a partire dal 2025, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, e delle lavoratrici autonome, un parziale esonero contributivo della quota IVS a carico del lavoratore. 
Le lavoratrici destinatarie dell’esonero devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 
L’esonero, invece, non si applica per gli anni 2025 e 2025, alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente alla disciplina e alla gestione di quest’ultima misura prevista dalla Legge di bilancio 2025 l’Inps fornirà le necessarie indicazioni in un prossimo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

TAG: Bonus INPS
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