Legittimo il recupero dell’incentivo fiscale se, accedendo ai locali (di soli 18 mq e condivisi con altra società), non sono stati rinvenuti i beni agevolati di cui ai documenti di spesa.
Il credito d’imposta previsto dall’articolo 8 della legge 388/2000 spetta solo se il contribuente fornisce la prova che i beni dell’investimento siano esistenti ed entrati in produzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o all’ultimazione.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22156 del 2 novembre 2016.


