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Bonus investimenti Mezzogiorno: istruzioni sulla rideterminazione del credito d’imposta

Nella Risposta n. 37 del 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una società che, a seguito di investimenti effettuati nel 2022 nel Mezzogiorno, ha venduto parte dei macchinari acquistati e deve rettificare gli importi dell’investimento realizzato, chiarisce come correggere gli importi degli investimenti precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17, in caso di restituzione parziale dei beni acquisiti.
L’Agenzia precisa innanzitutto che, dato che la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce “automaticamente”, senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.

In merito alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia fornisce chiarimenti in linea con le indicazioni fornite con la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, dove è stato chiarito che, “il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione”.

Nel rigo RU5, in particolare, va indicato: ­

  • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi
    sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione
    è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della
    presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle
    colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

In considerazione delle indicazioni di cui sopra, chiarisce l’Agenzia Entrate, il credito in parola va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di “maturazione” dello stesso, ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, purché ne sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di
presentazione del Modello Redditi ­ Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l’importo
del credito spettante ­ ”maturato” nell’anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 ­ risultava già ”rideterminato” per
effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato
l’importo già ridotto e non anche quello originario.

La correzione del dato erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” nei termini di cui all’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322-1998.

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