Con l’approvazione del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 (Gazzetta Ufficiale 88 del 15 aprile 2002) viene introdotta la nuova disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali di cui all’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366.
Per poter parlare di falso in bilancio siano necessarie una serie di condizioni e circostanze tali da considerare sostanzialmente abrogata la fattispecie in discorso. Così è innanzitutto necessario che l’agente (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore) evidenzi fatti materiali non rispondenti alla realtà, ovvero ometta informazioni obbligatorie. In secondo luogo la falsificazione o l’omissione devono essere intenzionali e con l’obiettivo di indurre in errore i destinatari.
(Fonte: ItaliaOggi)
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