Alcuni aspetti della nuova disciplina penale in materia di falso in bilancio, attualmente all’esame della Camera, meritano di essere approfonditi. In particolare la scelta di punire il solo falso produttivo di danno per soci e creditori, il principio della procedibilità a querela e l’importanza attribuita all’elemento soggettivo. L’interesse tutelato è chiaramente quello del terzo che, anche solo potenzialmente, può entrare in contatto con la società. La repressione del falso in bilancio, allora, può concorrere alla riduzione dei costi conseguenti alla presenza di asimmetrie informative esistenti tra la società e i terzi. Nella riforma in discussione appare di particolare criticità l’individuazione del dolo “specifico” (vale a dire l’intenzione di conseguire o far conseguire ad altri, con la propria condotta, un profitto ingiusto).
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