Con riferimento alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società, la riforma del diritto societario, ha previsto tre campi di intervento: l’accelerazione e semplificazione del procedimento, l’esigenza di conservare, ove possibile e utile, l’eventuale valore residuo dell’impresa e la disciplina della redazione dei bilanci in fase di liquidazione.
La nuova formulazione, dispone che i liquidatori debbano redigere il bilancio e presentarlo secondo le regole ordinarie, applicando le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti cc, in quanto compatibili con la natura e le finalità della liquidazione.
La fase di liquidazione è sinonimo di ´evento straordinario’ ed è caratterizzata dalla necessità di predisporre un bilancio ad hoc.
I bilanci annuali redatti nel corso della liquidazione possono essere considerati come dei bilanci straordinari, perché anche se essi rilevano le operazioni di un periodo seguono la logica di impresa in liquidazione, diversa, quindi, da quella che deve accompagnare la redazione di un bilancio ordinario.


