Le presunzioni di acquisto e di cessione sono “iuris tantum”, cioè si danno per certe fino alla dimostrazione del contrario da parte del contribuente. Non sempre, però, è sufficiente una prova generica poiché, a seconda delle motivazioni per cui i beni sono fuoriusciti dalla sfera aziendale (impiego nel ciclo produttivo, distruzione, cessione o consegna a terzi), la legge prevede differenti modalità per l’assolvimento dell’onere probatorio.
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