L’applicazione dell’Irpef sui compensi in natura dovrà seguire l’erogazione finanziaria di una somma: infatti, come sottolineato in una circolare delle Entrate, la ritenuta sui fringe benefit attribuiti ai collaboratori co. co. si effettua nel momento in cui viene corrisposto anche un compenso in denaro. Come si può capire, dunque esiste una differenza rilevante rispetto a ciò che avviene nel lavoro dipendente, dove, anche in assenza di contestuali pagamenti in denaro, deve sempre procedersi all’applicazione della ritenuta traducendo il ´bene’ in retribuzione sulla quale applicare l’Irpef.
Circolare Agenzia delle Entrate n° 67/E del 6 Luglio 2001
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BENEFIT TASSATI SE C’E’ LA RETRIBUZIONE
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