Con la risoluzione n. 40/ E del 31 marzo 2005 l’agenzia delle Entrate precisa che il contribuente che ha acquistato l’area edificabile, pagando l’imposta di registro dell’1% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, decade dalle agevolazioni se non utilizza l’area edificabile entro cinque anni.
Per utilizzazione edificatoria dell’area occorre che, entro il termine stabilito di cinque anni, la costruzione sia iniziata ed esista un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura.
La mancata utilizzazione edificatoria nel quinquennio comporta la decadenza dall’agevolazione e il conseguente obbligo di corrispondere le imposte in misura ordinaria.


