La sentenza del 26 maggio 2005 emessa dalla Corte Ue nel procedimento chiarisce che anche un organismo privato che persegue fini di lucro, se svolge attività aventi carattere sociale, può utilizzare l’esenzione dell’Iva.
Per quanto riguarda il nostro paese l’articolo 10 del Dpr 633/ 72 afferma essere esenti da Iva i servizi educativi dell’infanzia e della gioventù, quelli didattici di ogni genere e le prestazioni socio sanitarie solo se rese da Onlus, cioè organizzazioni che non possono avere scopo di lucro.


