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Banca d’Italia conferma: nessuna segnalazione alla Centrale dei rischi in caso di moratoria ex DL 18/2020

Con la comunicazione del 23 marzo 2020 – Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) – Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi, Banca d’Italia ha confermato che gli intermediari dovranno tenere conto delle previsioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 anche ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi..

In particolare, ricordando quanto previsto dal DL e in particolare dal comma 2 dell’art. 56 che prevede:

  • lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
  • lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
  • lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”;

Banca d’Italia precisa che:

  • nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
  • nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista);
  • coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”;
  • in ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Abbiamo pubblicato il documento Comunicazione e Autocertificazione Decreto Legge n.18/2020 per la sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing, modello in MSWord personalizzabile della comunicazione, corredata dall’autocertificazione, con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

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