Con il messaggio n.4843 del 21 maggio 2014 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la compensazione delle quote TFR Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, da ritenersi valide per il solo settore agricolo in considerazione del peculiare regime di “tariffazione”.
Nelle ipotesi in cui, alla prima tariffazione utile, emerga un’incapienza che non consenta l’intera compensazione delle quote di TFR Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, l’eccedenza sarà evidenziata nell’estratto conto dell’azienda che potrà successivamente, previa presentazione di istanza telematica, richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a quella di liquidazione del TFR, sino a definitivo saldo.
Contestualmente alla trasmissione dell’istanza telematica di compensazione, si legge nel messaggio, dovrà essere trasmessa copia pdf della quietanza del TFR corrisposto al lavoratore in mancanza della quale non si darà seguito alla richiesta di compensazione.


