Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 129 del 23 settembre 2017, ha esaminato il caso di un avvocato, già iscritto all’albo degli avvocati stabiliti con delibera del 7/2/12 dello stesso Consiglio, che chiedeva l’iscrizione all’albo con dispensa dalla prova attitudinale.
Con la sentenza in esame il CNF ha chiarito che, perchè sia possibile la dispensa della prova attitudinale, è necessario che l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito debba essere di durata non inferiore ai tre anni e svolta "in modo effettivo e regolare" dove, per esercizio effettivo e regolare della professione, si intende "l’esercizio reale dell’attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell’attività come effettiva e regolare."


