Doveva entrare in vigore ieri, 11 ottobre 2017, l’obbligo da parte degli avvocati di attivare una polizza contro gli infortuni e di munirsi di una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, come previsto dal Decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia che ha chiarito le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. Ed invece, proprio nel giorno in cui sarebbero dovuti partire gli obblighi, è stata annunciata la proroga di 30 giorni, come da decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.10.2017.
L’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Deve inoltre coprire la reponsabilità dell’avvocato anche per colpa grave.
L’assicurazione contro gli infortuni, invece, deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. e deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.


