Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 350 del 24 novembre 2016 ha chiarito che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale all’Albo degli Avvocati Stabiliti e l’anzianità di iscrizione nell’albo ordinario non sono cumulabili.
Questo perchè corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che non sono sovrapponibili e cumulabili e che, inoltre, avvengono sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).
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