“Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause”.
Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 7 del 19 marzo 2018, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena che gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento.


