È consentito chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, ma non quando il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo non contestato dal contribuente.
L’omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell’imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17617 del 5 settembre 2016, emessa con riguardo a una specifica controversia concernente l’ambito applicativo della norma di carattere transitorio contenuta nell’articolo 79 del Testo unico dell’imposta di registro(1), in linea con i pronunciamenti adottati in sede di legittimità sulla questione controversa.


