Con la sentenza n. 54141 del 24-11-2017 la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da due indagati avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo operato su una porzione di area demaniale marittima, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza".
Nel caso oggetto della sentenza era risultato che le comunicazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non erano state ricevute a causa della "casella piena" del destinatario, ovvero dell’avvocato domiciliatario, e ciò aveva comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.
Secondo la Suprema Corte si era quindi in presenza di una "mancata consegna per causa imputabile al destinatario, il quale, evidentemente, non ha adempiuto all’obbligo di dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione".


