La sospensione dei termini di impugnativa si applica a tutti gli avvisi di accertamento nei cui confronti, alla data del 1° gennaio 2003, non sono ancora scaduti i termini per ricorrere. Tale sospensione non opera, dunque, solo per quelli che possono essere astrattamente definiti e sui quali non incombe una causa ostativa penale.È questa la conclusione che deriva dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 riguardante la chiusura delle liti potenziali.
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