Con il decreto legislativo 251/2004, aumentano le possibilità per le aziende di stipulare da subito un contratto a chiamata. Ma i Centri per l’impiego, Inps e Inail rimangano privi di istruzioni operative da parte del Welfare.
Nasce quindi un problema generale su come gestire questo rapporto di lavoro che rappresenta una delle novità più interessanti della riforma Biagi. Dopo l’approvazione del decreto legislativo 276/03 con riferimento alle possibilità di stipulare il lavoro intermittente è già intervenuto il Welfare il quale ha fatto presente che le aziende possono avvalersi del contratto secondo le previsioni di cui all’art. 37 in modo autonomo.
Le aziende, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori interessati, nei periodi anzidetti possono da subito avvalersi del job-on-call.
Si ritiene, tuttavia, che il contratto stipulato in questi periodi deve prevedere l’obbligo da parte del lavoratore di rispondere alla chiamata e la relativa indennità di disponibilità (Dm 10 marzo 2004) va riconosciuta in aggiunta al trattamento economico calcolato in ragione delle ore effettivamente svolte.
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