L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n°84/E del 15 giugno ha chiarito che l’ autotrasportatore di merci Ue che effettua servizi rilevanti ai fini Iva in Italia, a favore di privati consumatori, sarà tenuto a identificarsi (in base all’articolo 35-ter del Dpr 633/72) oppure, in alternativa, a nominare un rappresentante fiscale (in base all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72).
L’Agenzia ricorda inoltre che, secondo l’articolo 6 del regolamento Cee n° 3118/93 del 25 ottobre 1993, le imprese che effettuano trasporti in cabotaggio, a titolo temporaneo, nel territorio di un Paese dell’Unione europea sono soggette a tutte le disposizioni in vigore nello Stato in cui si trovano a operare.


