In ipotesi di svolgimento della prestazione di lavoro al di fuori della sede aziendale, come nel caso dell’autotrasportatore addetto alla consegna di prodotti alimentari, il rapporto lavorativo si qualifica come subordinato, con conseguente inquadramento del soggetto quale «viaggiatore-piazzista», laddove sia stato correttamente accertato dal giudice di merito l’esercizio di penetranti poteri di direzione e controllo da parte del datore di lavoro (alla luce di elementi quali l’individuazione dei clienti cui consegnare la merce, la definizione dell’itinerario da seguire, l’automezzo fornito dal datore di lavoro), non rilevando in senso contrario il diverso nomen iuris desumibile dal contratto.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 12-07-2017, n. 17160 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


