Posto che le condizioni di divorzio tra gli ex coniugi possono essere modificate solo a fronte della sopravvenienza di giustificati motivi, il giudice, allorché quello onerato chiede la revoca dell’assegno divorzile a favore dell’altro, deve verificare se quest’ultimo abbia conseguito l’autosufficienza economica, secondo i criteri offerti da Cass. 11504/17, alla stregua delle allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, e tenuto conto delle difese dell’altra parte (nella specie, la Suprema corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva ridotto, ma non revocato, l’assegno divorzile a carico dell’ex marito, nonostante che, rispetto all’epoca della pronuncia divorzile, quest’ultimo fosse ormai pensionato, mentre l’ex moglie, che non aveva prodotto in giudizio, benché richiesta, la propria documentazione fiscale e bancaria, beneficiasse a sua volta di un trattamento pensionistico).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 22-06-2017, n. 15481 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


