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Auto elettriche aziendali, l’Agenzia Entrate chiarisce: niente tassazione sulle ricariche con card

Con la Risposta n. 237 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul trattamento fiscale delle ricariche di auto elettriche e ibride plug-in concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Secondo le Entrate, quando è il datore di lavoro a fornire direttamente l’energia elettrica necessaria alla ricarica, il beneficio non genera reddito imponibile, poiché il relativo costo è già incluso nei valori forfetari stabiliti dalle tabelle ACI.

La posizione dell’Agenzia è particolarmente rilevante per le imprese che stanno rinnovando la propria flotta aziendale con veicoli a basse emissioni. Ecco i principali chiarimenti:

Card per le ricariche pubbliche – L’azienda può mettere a disposizione dei dipendenti una card per effettuare la ricarica del veicolo aziendale presso colonnine pubbliche, sostenendone i costi. Le ricariche così effettuate, entro un tetto annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile, a prescindere che l’utilizzo sia aziendale o privato.

Contributo del dipendente – Se il lavoratore supera il limite di chilometri privati fissato dalla società, gli importi addebitati per l’energia elettrica extra non possono ridurre il valore convenzionale ACI utilizzato per calcolare il fringe benefit. Tali somme devono invece essere trattenute direttamente dalla busta paga.

Nessuna eccezione per l’elettrico – L’Agenzia conferma che l’elettricità è equiparata a tutti gli effetti al carburante tradizionale nelle tabelle ACI, e quindi compresa nel calcolo forfetario del benefit.

Nella risposta fornita l’Agenzia Entrate ricorda che la Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto nuove percentuali di tassazione sui veicoli in uso promiscuo: il 10% per le auto elettriche, il 20% per le ibride plug-in e il 50% per i veicoli a motore tradizionale. Un regime che intende incentivare la mobilità sostenibile, alleggerendo la tassazione per chi sceglie mezzi meno inquinanti.
L’Agenzia, infine, ribadisce quanto già espresso in precedenti documenti: se il datore di lavoro rimborsa in denaro le spese di ricarica sostenute dal dipendente, ad esempio presso la propria abitazione, tale rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

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