L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 117 del 08.08.2005 ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, non possa essere introdotta alcuna differenziazione basata sulle caratteristiche oggettive del modello di autovettura, atteso che la norma, la quale prevede la fruizione della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni (salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato), sul piano oggettivo, fatta eccezione, per la cilindrata (2000 c.c. per i motori a benzina e 2800 c.c. per i motori a diesel) non pone alcun limite all’agevolazione stessa dipendente dalle caratteristiche tecniche del modello.
L’optional acquistato contestualmente all’autovettura è quindi da considerare parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell’applicazione della medesima aliquota IVA.


