La Circolare n. 1/E ha precisato che il concetto di autovetture che costituiscono beni strumentali, per le quali è ancora stabilita la deducibilità integrale, è limitato ai mezzi senza i quali l’impresa non potrebbe svolgere l’attività, come nel caso di autonoleggio o di scuole guida.
L’uso per le trasferte di mezzi propri del dipendente, o noleggiati per tale impiego, con rimborso delle relative indennità chilometriche sembra ora più conveniente, consentendo una deduzione integrale dei costi contro una indeducibilità totale.


