La regola vale qualora l’interessato non contesti di non aver avuto la cartella con la pretesa tributaria, ma si limiti a metterne in discussione la data di consegna.
Nella notifica postale, il raggiungimento dello scopo, ovvero l’intervenuta conoscenza dell’atto, sposta l’onere probatorio, in ordine alla data di effettiva ricezione, sulla parte che agisce in giudizio per far valere una pretesa da esercitare entro un termine decadenziale.
Questo, in sintesi, l’innovativo principio affermato dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 23213 del 31 ottobre 2014, ove è stato precisato che la regola in questione opera quando l’interessato non contesta di non aver ricevuto l’atto tributario, ma si limita soltanto a mettere in discussione la data di consegna.


