L’atto costitutivo che origina dalla ´fusione propria’ o dalla disaggregazione può essere iscritto al registro delle imprese, sfuggendo al divieto dell’art. 223-bis nuovo comma 6.
È consentito, inoltre, alla maggioranza semplice di introdurre clausole che deleghino la competenza dell’emissione di obbligazioni all’assemblea straordinaria; o conferire al collegio sindacale il controllo contabile.


