Ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 2379, comma 1 del codice civile per la nullità delle delibere assembleari, possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
La deliberazione, pertanto, non produrrà alcun effetto e non avrà nel contempo alcuna rilevanza giuridica e potrà essere impugnata per nullità da chiunque abbia interesse senza limiti di tempo.
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