Con il provvedimento del 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate indica le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all’estero per l’anno 2016.
L’Agenzia dispone quindi un secondo invio di comunicazioni, basate su nuovi criteri selettivi e su dati pervenuti successivamente anche da altri Paesi. Questi dati saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente, che potrà presentare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando così delle sanzioni in misura ridotta.</p


