La Corte di Cassazione, Sez. 2 Penale, con la sentenza n. 10609 depositata l’11 marzo 2019 ha chiarito che, qualora la notifica della fissazione dell’udienza sia stata effettuata ad un indirizzo di posta elettronica errato (all’indirizzo PEC di un altro difensore), tutti gli atti processuali successivi sono da considerarsi nulli, anche se, come nel caso oggetto della sentenza, "l’indirizzo di posta elettronica cui è stata inviata la PEC si differenzi rispetto all’indirizzo di posta elettronica effettivo del difensore dell’imputato appellante soltanto per la presenza nel primo di un segno di interpunzione".
L’effettivo difensore, infatti, "non risulta essere stato avvisato della fissazione dell’udienza in grado di appello con ciò determinandosi la nullità derivata di tutti gli atti successivi".
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