Con la Circolare n. 27 del 15 febbraio 2019 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari.
Lo sgravio contributivo, si legge nella Circolare, è ammesso nell’ipotesi di assunzione di
- detenuti e internati negli istituti penitenziari
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS[4]
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno
e spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico mentre è possibile usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
Maggiori informazioni nella Circolare.


