L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016 ha chiarito che l’imposta di bollo sugli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi telematicamente alle Agenzie delle Entrate alle Camere di Commercio va assolta dalle parti.
Alcune Camere di Commercio infatti, nel processo di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea, gestiscono in modalità telematica gran parte della documentazione che trattano, tra cui ad esempio gli atti e i provvedimenti arbitrali. Sono tenuti al pagamento di tali atti i soggetti che formano i documenti e che poi li consegnano o spediscono; per capire chi deve assolvere l’imposta di bollo è quindi indispensabile individuare il soggetto che ha “formato” il documento.
Fonte: Risoluzione N. 89/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2016.


