L’anticipo del risarcimento danno, in caso di incidente stradale, potrà essere richiesto anche quando il danneggiato non versi nello stato di bisogno; la provisionale concessa dal giudice sarà pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50% della ´presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza’. Con l’approvazione ieri da parte dell’aula del senato del ddl 3337 è introdotto un comma all’articolo 24 della legge 990/1969. Ma le modifiche non si limitano a questo aspetto. Il provvedimento infatti innalza le sanzioni previste in caso di lesioni derivanti da incidenti stradali o infortuni sul lavoro. Le nuove norme dispongono, la devoluzione della competenza al giudice del lavoro per le cause relative al risarcimento danni per morte e lesioni come conseguenza di incidente stradale.
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