Newsletter CNF del n. 305 del 7 giugno 2016.
Copertura assicurativa dell’attività professionale legale ad ampio raggio.
La polizza che i legali dovranno stipulare, in attuazione all’obbligo contenuto nella legge professionale a tutela dei cittadini, è destinata a coprire l’attività legale non solo meramente difensiva, ma anche l’attività stragiudiziale, di consulenza, e le nuove competenze affidate dalla legge come arbitrato e negoziazione assistita o assistenza in media conciliazione.
In via pattizia, l’ Avvocato potrà estendere la copertura ad altre attività alle quali è abilitato (per esempio per incarichi di curatore fallimentare).
Lo prevede lo schema di decreto ministeriale che reca le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/12.
Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato il testo per la consultazione on line, ed il termine entro il quale i Consigli degli Ordini, le Unioni regionali, Cassa, Oua e Associazioni maggiormente rappresentative potranno inviare proprie osservazioni, in vista del prescritto parere del Consiglio, è il 27 giugno 2016.


