Il Consiglio notarile di Milano ha ribadito la liceità della clausola statutaria che consente lo svolgimento delle assemblee sociali in videoconferenza.
Già dallo scorso gennaio 2000 il Tribunale di Piacenza aveva omologato uno statuto che prevedeva lo svolgimento delle assemblee dei soci e dei consigli di amministrazione in videoconferenza a condizione “che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che dovrà comunque essere in Italia, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro o sul rogito notarile”.
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