In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non puo’ impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 l. 11 dicembre 2012 n. 220.
Cass. Civile, sez. II, 18-04-2014, n. 9082 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


