Assegno di mantenimento: grava sul richiedente l’onere di dimostrare di essersi adeguatamente attivato per la ricerca di un lavoro

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nell’Ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025.

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