Estesa l’integrazione al trattamento minimo anche agli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo. Le nuove regole si applicano dal 1° agosto 2025, con verifica dei requisiti reddituali.
Con Sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.
Nella Circolare n. 20 del 25 febbraio, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps comunica che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata, e fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della sentenza in argomento.
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
Tutti i dettagli nella Circolare.